Art. 7.
(Regime transitorio).

      1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, per i procedimenti

 

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pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.